Come scrivere i requisiti dei soci nello statuto?
Oscar:
Abbiamo l’esigenza di elencare nello statuto i requisiti che devono avere gli aspiranti soci perché siamo una associazione che si occupa di protezione civile.
Come possiamo farlo senza violare l’art.21 del Codice del Terzo Settore?
Tornaconto&c. risponde:
L’art.21 del Codice del Terzo Settore stabilisce che lo statuto deve indicare, tra le altre cose: “i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.”
Questo paragrafo contiene tre principi fondamentali.
In primo luogo quello della “porta aperta”: gli enti associativi non profit per loro natura devono essere aperti e inclusivi nei confronti di chiunque voglia aderire e abbia i requisiti richiesti dallo statuto (ne abbiamo parlato in questo articolo).
Per questo motivo in caso di rigetto della domanda di adesione è doveroso motivare il rifiuto all’aspirante socio.
In secondo luogo quello della non discriminazione: non si può discriminare un aspirante socio per questioni che esulano da quanto previsto dallo statuto (etnia, religione, sesso, identità/orientamento sessuale, condizioni economiche, ecc.).
Ma – e arriviamo al terzo principio – la norma stessa prevede che gli aspiranti soci debbano avere dei “requisiti” per essere accettati.
I requisiti devono essere oggettivi e collegati:
- alle finalità perseguite dall’associazione;
- alle attività di interesse generale realizzate.
Nel vostro caso, considerata la specificità delle attività svolte, è plausibile che richiediate dei requisiti specifici, come ad esempio l’aver seguito un corso di formazione particolare.
Ciò non andrà in contrasto con il principio di non discriminazione, poiché è rigorosamente coerente con le attività svolte.
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