Riforma Terzo Settore: a che punto siamo?

Il  decreto correttivo  del Codice del Terzo Settore, approvato il 2 agosto scorso, ha prorogato i termini per l’aggiornamento degli statuti e molto altro.

In questo articolo elencheremo i punti salienti del documento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri.

 

Riforma Terzo Settore: le puntate precedenti

Per capire bene dove siamo ora è necessario fare un breve riepilogo delle puntate precedenti: dove eravamo rimasti?

Tutto iniziò a luglio 2017, con l’approvazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017).  Quel testo prevedeva la possibilità per il Governo di correggere e/o integrare il Codice entro un anno dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2 agosto 2018.

Durante quell’anno di tempo i Ministeri competenti avrebbero dovuto preparare e presentare in Parlamento una quarantina di decreti attuativi necessari a rendere operativo il Codice del Terzo Settore.

I decreti riguardavano questioni molto importanti e delicate. Giusto per fare degli esempi:

Inoltre, durante quell’anno il Governo avrebbe dovuto chiedere alla Comunità europea l’autorizzazione ad applicare il nuovo  regime fiscale  sancito dal Codice del Terzo Settore.

A dicembre 2017 noi facemmo il quadro di  tutte le scadenze  in maniera che ogni ente potesse prepararsi ai cambiamenti.

Arriviamo al 2 agosto 2018, quando è stato approvato il decreto correttivo di cui scrivevamo all’inizio di questo articolo.

 

Cosa prevede il decreto correttivo

Aggiornamento degli statuti

La cosa più rilevante del decreto è la proroga dei termini entro i quali gli enti non profit esistenti devono adeguare i loro statuti alla riforma alla riforma del Terzo Settore (da 18 a 24 mesi).

Il nuovo termine per aggiornare gli statuti diventa quindi il 3 agosto 2019.

Il decreto conferma inoltre che le modifiche statutarie di cui sopra possono essere deliberate con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Chi è “Ente del Terzo Settore”

Il decreto correttivo ha specificato che sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in maniera esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Inoltre, nell’elenco delle attività considerate di interesse generale, è stata inserita la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della  Legge n.281/1991.

Numero minimo soci per APS e OdV

Il decreto chiarisce che il numero minimo di soci per APS e OdV sancito dal Codice del Terzo Settore riguarda non solo la costituzione dell’associazione, ma è indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione alla relative sezione del RUNTS.

L’associazione che dovesse perdere il requisito ha un anno di tempo per reintegrare il numero dei soci o richiedere la migrazione ad altra sezione del RUNTS, pena la cancellazione.

Trasparenza sui compensi erogati

Il decreto ha innalzato da 100.000 a 220.000 annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati.

In questo modo il parametro è stato uniformato a quello previsto per la nomina obbligatoria di un organo di controllo (art.30 del Codice del Terzo Settore).

Norme fiscali

  • gli enti filantropici vengono aggiunti alla platea degli enti destinatari delle misure agevolative previste dal Codice del Terzo Settore;
  • viene reintrodotta l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato;
  • viene estesa l’esenzione dall’IRES per alcuni tipi di immobili delle organizzazioni di volontariato che si trasformeranno in enti filantropici e si iscriveranno al RUNTS.

Adempimenti contabili

Sono state precisate le modalità con cui deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale all’interno delle tre forme di bilancio richieste agli enti del Terzo Settore:

  • nella relazione di missione, o
  • in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o
  • nella nota integrativa al bilancio.

 

In conclusione

L’approvazione del decreto correttivo è arrivata sul fotofinish, proprio l’ultimo giorno utile.

Probabilmente ciò è avvenuto grazie anche alle sollecitazioni arrivate da molte reti associative nazionali.

La proroga è un bene o un male? Diciamo entrambi.

Avere 6 mesi di tempo in più per aggiornare gli statuti potrebbe essere un bene se a breve venissero pubblicate le linee guida per effettuare questi aggiornamenti.

Altrimenti ci ritroveremo tra 6 mesi ancora qui a chiederci se e cosa scrivere nei documenti.

Resta il fatto di essere costretti ad altri 6 mesi (minimo) di incertezze e confusione rispetto ad una serie di questioni. Tanto per fare degli esempi:

  • sulla gestione delle attività commerciali;
  • sul metodo per calcolare i compensi del personale (al fine di non essere accusati di distribuzione indiretta degli utili);
  • sui principi e le valutazioni che guideranno le verifiche degli enti accertatori in questa delicata fase di passaggio.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

 

 

About Germana Pietrani Sgalla

Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.

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